Giugno 2008 - Giugno 2013 / Anno V

domenica 18 settembre 2011

Insopportabili vizi stradali: la freccia questa sconosciuta!

di LiberaMens - Per 2 volte, oggi, ho rischiato di aver un incidente perchè l'auto che era davanti a me continuava a cambiare direzione senza segnalarne l'intenzione con le frecce. Non solo. Andando entrambi nello stesso senso, il guidatore non si è neanche preoccupato di controllare lo specchietto retrovisore, cosa che gli avrebbe permesso di constatare che anch'io stavo girando nella stessa direzione e che la mia freccia era stata azionata già prima che lui iniziasse a spostarsi.
Non è la prima volta che mi capita. Abito in una grande città e ormai mi diverto, nei mie spostamenti, a fare dei piccoli sondaggi immediati sui comportamenti stradali e tra questi l'uso delle frecce di segnalazione: posso affermare, senza timore di smentita, che l'80% degli automobilisti guida incurante del fatto che le frecce di segnalazione non sono un optional e che la concessionaria ha loro venduto un veicolo già provvisto di tale strumento, perfettamente funzionante.
E pensare che la multa relativa a questa pessima abitudine è pari a quella del divieto di parcheggio, di 39 euro; il minimo, perchè poi può arrivare anche a 159 euro, con la decurtazione inoltre di 2 punti dalla patente. 
Vigili e Polstrada avrebbero molte più entrate se multassero questi contravventori. Eppure, mai ho visto fermare qualcuno perchè dimentico di aver messo la freccia ... per non parlare dei telefonini, ma questa sarà un'altra storia!

Ecco cosa dice il Codice della Strada (in grassetto l'evidenziazione della parte in discussione):

Art. 154.

Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre (1)
1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare.
3. I conducenti devono, altresì:
a) per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata;
b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza;
c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.
4. È vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione.
5. Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche frenate o rallentare improvvisamente.
6. L'inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi.
7. Chiunque viola la disposizione del comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. (2)
8. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159. (2)
(1) Vedi art. 349 reg. cod. strada.
(2) Comma così modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12-2010.
Inoltre, come già detto, il mancato o improprio uso delle frecce, come da art.154, porta alla sottrazione di 2 punti patente.
L'immagine, presa da Wikipedia, è di pubblico dominio.

Per approfondire
Il Codice della Strada sul sito della Polstrada (ultimo aggiornamento Pdf)

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